Ma in Italia a che punto siamo?

Avv. Maria Elena Scaduto

Ebbene sì, la Francia non smetterà mai di gridare “Liberté, Egalité, Fraternité” con ogni sua iniziativa, di qualunque natura essa sia. l’ultima risale al 4 marzo 2024 e la notizia ha decisamente fatto grande scalpore, oltre che il giro del Globo terrestre: l’interruzione volontaria della gravidanza entra per la prima volta nella Costituzione di un Paese, il primo al mondo a compiere questo passo innovativo.
Questo ci porta indubbiamente a fare confronti con la realtà italiana a domandarci: a che punto siamo?
Inutile ricordare che, nonostante siano passati quasi cinquant’anni dall’entrata in vigore della legge sull’interruzione volontaria della gravidanza, il dibattito continua ad essere molto acceso, specialmente dopo che al Governo sono arrivati partiti fortemente conservatori e poco progressisti.
La legge sull’aborto è la n.194 del 1978 ed è stata convalidata nel (non così) lontano 1981 dall’88% degli italiani durante un referendum, ma, al contrario di quanto si crede, la suddetta legge non regolamenta il diritto all’aborto, non è di questo che tratta: essa legifera, e dunque regolamenta, solo in riferimento a quei casi in cui l’aborto non è reato. Essa, quindi, pur riconoscendo il diritto alla vita dell’embrione e del feto, tutela il diritto della donna alla salute fisica e psichica, qualora questa sia messa a rischio dalla prosecuzione della gravidanza, dal parto o dalla maternità. Come tutti sapranno, l’aborto è ammesso entro i primi 90 giorni di gravidanza, basandosi su una autonoma valutazione della donna che lo richiede perché crede che la prosecuzione della gravidanza possa rappresentare un serio pericolo per la sua salute psicofisica. Dunque, secondo la legge, tutte le interruzioni di gravidanza sono da considerarsi “terapeutiche”, poiché, per la legge italiana, l’aborto è ammesso solo nei casi in cui la gravidanza o il parto costituiscano un pericolo per la salute della donna.
Il concetto di “salute” si presta indubbiamente a molteplici interpretazioni, ma in questo caso sono venuti in aiuto più volte i Tribunali nazionali e la Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 356/1991 e 485/1991) ad interpretarlo in senso ampio: salute psichica e fisica. Pertanto, la scelta di ricorrere all’aborto può essere dettata sia da ragioni di rilevanza clinica sia da una sofferenza personale, non necessariamente determinata dall’essere vittima di reati come la violenza sessuale.
La legge parte dal presupposto che la maternità possa non essere portata avanti per un impedimento, per la presenza di alcune circostanze sfavorevoli (relative allo stato di salute della donna, alle sue condizioni economiche, sociali o familiari o alla situazione in cui è avvenuto il concepimento) che la legge stessa chiede, innanzitutto, di superare.
Non a caso la legge n.194 prevede che una delle funzioni fondamentali dei consultori e delle strutture sociosanitarie sia quella di contribuire a “far superare le cause che potrebbero indurre la donna all’interruzione della gravidanza”.
La legge, quindi, al contrario di quanto si crede, non afferma il “diritto di abortire”, ma difende il diritto alla salute e all’autodeterminazione delle donne.
Dire che si è contrari all’aborto, pertanto, equivarrebbe dire che si è contrari al diritto alla salute, nella sua accezione più ampia, delle donne.
La cosa certa è che sicuramente, grazie all’esistenza di questa legge, lo Stato non può decidere sul corpo della donna, né imponendo l’aborto forzato come avveniva in Cina, né vietando l’aborto come alcuni ancora vorrebbero fare in Italia: in entrambi i casi, la donna verrebbe considerata uno strumento di riproduzione e non una persona e questo non sarebbe accettabile.
Purtroppo, sotto certi aspetti, il timore che vengano fatti dei passi indietro è molto forte: non a caso nel corso del convegno tenutosi all’inizio di quest’anno nel nostro Parlamento, si è discusso della richiesta di riduzione dell’ambito applicativo della legge 194 e dell’ipotesi di parificazione dei diritti paterni e materni al momento della decisione di interrompere o meno la gravidanza, per consentire anche al padre di decidere in merito all’interruzione e non solo alla madre.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha più volte stabilito che il padre del concepito non ha il diritto di essere consultato o di poter ricorrere a un giudice nel caso di un aborto non condiviso della moglie/compagna. Ciò in quanto la sua volontà andrebbe a incidere sui diritti della donna, ossia l’unica persona che è interessata dalla gravidanza e, di conseguenza, l’unica destinataria della tutela prevista dalla legge.
Purtroppo, ad oggi non possiamo ritenere questo diritto del tutto al sicuro: infatti fra il 2023 ed il 2024 sono state realmente raccolte delle firme per apportare modifiche alla legge 194 e, fra i cambiamenti proposti, troviamo anche quello di costringere il medico che effettua la visita antecedente l’interruzione volontaria di gravidanza a far vedere il feto alla donna intenzionata ad abortire e a rilevare e farle ascoltare il battito cardiaco. Una misura che porterebbe i medici a violare obblighi deontologici cui sono vincolati nel loro operato.
Rendere più difficile e problematico l’accesso all’interruzione volontaria di gravidanza non è mai stato, e non sarà neppure in futuro, un deterrente all’aborto, ma porterebbe solo all’aumento del rischio di un pregiudizio per la salute delle donne e dei casi di morte delle gestanti. Dall’entrata in vigore della legge n.194 gli aborti in Italia sono diminuiti di oltre il 71% e non vengono più praticati gli aborti clandestini.
La soluzione, a nostro parere, non è sicuramente da ravvisare nella criminalizzazione dell’aborto, ma nel rendere possibile a tutte le donne indistintamente di scegliere, liberamente e consapevolmente, come agire per preservare la propria salute, diritto inviolabile sancito dall’art. 32 della nostra Costituzione.
L’auspicio è sicuramente quello di giungere alle stesse conclusioni dei nostri vicini francesi, ma, date le circostanze, una mossa del genere è ancora un lontano miraggio per la legge italiana.

Grazie per aver perso qualche minuto di lettura su un tema qui trattato a grandi linee, ma che dà sicuramente spunti di dibattuto su vari punti di vista.
Noi Vi diamo appuntamento al prossimo focus.

Ma in Italia a che punto siamo?

Avv. Maria Elena Scaduto

Ebbene sì, la Francia non smetterà mai di gridare “Liberté, Egalité, Fraternité” con ogni sua iniziativa, di qualunque natura essa sia. l’ultima risale al 4 marzo 2024 e la notizia ha decisamente fatto grande scalpore, oltre che il giro del Globo terrestre: l’interruzione volontaria della gravidanza entra per la prima volta nella Costituzione di un Paese, il primo al mondo a compiere questo passo innovativo.
Questo ci porta indubbiamente a fare confronti con la realtà italiana a domandarci: a che punto siamo?
Inutile ricordare che, nonostante siano passati quasi cinquant’anni dall’entrata in vigore della legge sull’interruzione volontaria della gravidanza, il dibattito continua ad essere molto acceso, specialmente dopo che al Governo sono arrivati partiti fortemente conservatori e poco progressisti.
La legge sull’aborto è la n.194 del 1978 ed è stata convalidata nel (non così) lontano 1981 dall’88% degli italiani durante un referendum, ma, al contrario di quanto si crede, la suddetta legge non regolamenta il diritto all’aborto, non è di questo che tratta: essa legifera, e dunque regolamenta, solo in riferimento a quei casi in cui l’aborto non è reato. Essa, quindi, pur riconoscendo il diritto alla vita dell’embrione e del feto, tutela il diritto della donna alla salute fisica e psichica, qualora questa sia messa a rischio dalla prosecuzione della gravidanza, dal parto o dalla maternità. Come tutti sapranno, l’aborto è ammesso entro i primi 90 giorni di gravidanza, basandosi su una autonoma valutazione della donna che lo richiede perché crede che la prosecuzione della gravidanza possa rappresentare un serio pericolo per la sua salute psicofisica. Dunque, secondo la legge, tutte le interruzioni di gravidanza sono da considerarsi “terapeutiche”, poiché, per la legge italiana, l’aborto è ammesso solo nei casi in cui la gravidanza o il parto costituiscano un pericolo per la salute della donna.
Il concetto di “salute” si presta indubbiamente a molteplici interpretazioni, ma in questo caso sono venuti in aiuto più volte i Tribunali nazionali e la Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 356/1991 e 485/1991) ad interpretarlo in senso ampio: salute psichica e fisica. Pertanto, la scelta di ricorrere all’aborto può essere dettata sia da ragioni di rilevanza clinica sia da una sofferenza personale, non necessariamente determinata dall’essere vittima di reati come la violenza sessuale.
La legge parte dal presupposto che la maternità possa non essere portata avanti per un impedimento, per la presenza di alcune circostanze sfavorevoli (relative allo stato di salute della donna, alle sue condizioni economiche, sociali o familiari o alla situazione in cui è avvenuto il concepimento) che la legge stessa chiede, innanzitutto, di superare.
Non a caso la legge n.194 prevede che una delle funzioni fondamentali dei consultori e delle strutture sociosanitarie sia quella di contribuire a “far superare le cause che potrebbero indurre la donna all’interruzione della gravidanza”.
La legge, quindi, al contrario di quanto si crede, non afferma il “diritto di abortire”, ma difende il diritto alla salute e all’autodeterminazione delle donne.
Dire che si è contrari all’aborto, pertanto, equivarrebbe dire che si è contrari al diritto alla salute, nella sua accezione più ampia, delle donne.
La cosa certa è che sicuramente, grazie all’esistenza di questa legge, lo Stato non può decidere sul corpo della donna, né imponendo l’aborto forzato come avveniva in Cina, né vietando l’aborto come alcuni ancora vorrebbero fare in Italia: in entrambi i casi, la donna verrebbe considerata uno strumento di riproduzione e non una persona e questo non sarebbe accettabile.
Purtroppo, sotto certi aspetti, il timore che vengano fatti dei passi indietro è molto forte: non a caso nel corso del convegno tenutosi all’inizio di quest’anno nel nostro Parlamento, si è discusso della richiesta di riduzione dell’ambito applicativo della legge 194 e dell’ipotesi di parificazione dei diritti paterni e materni al momento della decisione di interrompere o meno la gravidanza, per consentire anche al padre di decidere in merito all’interruzione e non solo alla madre.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha più volte stabilito che il padre del concepito non ha il diritto di essere consultato o di poter ricorrere a un giudice nel caso di un aborto non condiviso della moglie/compagna. Ciò in quanto la sua volontà andrebbe a incidere sui diritti della donna, ossia l’unica persona che è interessata dalla gravidanza e, di conseguenza, l’unica destinataria della tutela prevista dalla legge.
Purtroppo, ad oggi non possiamo ritenere questo diritto del tutto al sicuro: infatti fra il 2023 ed il 2024 sono state realmente raccolte delle firme per apportare modifiche alla legge 194 e, fra i cambiamenti proposti, troviamo anche quello di costringere il medico che effettua la visita antecedente l’interruzione volontaria di gravidanza a far vedere il feto alla donna intenzionata ad abortire e a rilevare e farle ascoltare il battito cardiaco. Una misura che porterebbe i medici a violare obblighi deontologici cui sono vincolati nel loro operato.
Rendere più difficile e problematico l’accesso all’interruzione volontaria di gravidanza non è mai stato, e non sarà neppure in futuro, un deterrente all’aborto, ma porterebbe solo all’aumento del rischio di un pregiudizio per la salute delle donne e dei casi di morte delle gestanti. Dall’entrata in vigore della legge n.194 gli aborti in Italia sono diminuiti di oltre il 71% e non vengono più praticati gli aborti clandestini.
La soluzione, a nostro parere, non è sicuramente da ravvisare nella criminalizzazione dell’aborto, ma nel rendere possibile a tutte le donne indistintamente di scegliere, liberamente e consapevolmente, come agire per preservare la propria salute, diritto inviolabile sancito dall’art. 32 della nostra Costituzione.
L’auspicio è sicuramente quello di giungere alle stesse conclusioni dei nostri vicini francesi, ma, date le circostanze, una mossa del genere è ancora un lontano miraggio per la legge italiana.

Grazie per aver perso qualche minuto di lettura su un tema qui trattato a grandi linee, ma che dà sicuramente spunti di dibattuto su vari punti di vista.
Noi Vi diamo appuntamento al prossimo focus.