Bentornati col secondo appuntamento relativo al caso Cecchettin, fatto ormai noto di cronaca nera che ha letteralmente scosso la Penisola.
Lo scorso sabato, 25 novembre 2023, l’assassino di Giulia Cecchettin è stato consegnato alle autorità italiane e portato nel carcere di Verona, dove sarà collocato in una sezione protetta per coloro che fanno parte della categoria dei “Sex offender”, sezione apposita per quei soggetti che, per motivi di estrema sicurezza, non possono stare in cella con gli altri detenuti.
Prima di addentrarci in quelli che saranno gli aspetti procedurali del percorso che attende Turetta all’interno del carcere, è bene comprendere quali sono i delitti che la pubblica accusa gli contesta: un capo di imputazione, il suo, che viene definito ancora “fluido” poichè in attesa di cristallizzazione.
Per quello che si sa al momento, vista anche la sua ammissione dello scorso martedì durante l’interrogatorio di garanzia dinanzi al GIP, primo fra tutti abbiamo l’omicidio doloso (c.d. volontario), disciplinato all’art. 575 del Codice Penale secondo il quale: “Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno”, si tratta di un reato a forma libera, quindi che può essere commesso attraverso differenti modalità.
Il nostro Legislatore parla di “uomo” a partire dal distacco del feto dall’utero materno, anche se non è avvenuta l’espulsione definitiva dal corpo della madre. Non rilevano ovviamente nè condizioni di corpo, di mente, la nazionalità o la razza della vittima, ma solamente che sia vivo, diversamente infatti il reato sarebbe altrimenti impossibile. Ciò non significa che si richieda anche la vitalità, ovvero che il soggetto sia in grado di vivere a lungo, viene infatti considerato responsabile di omicidio anche chi cagiona la morte di un uomo agonizzante.
Accanto all’omicidio doloso, all’assassino di Giulia Cecchettin vengono contestate delle aggravanti che potrebbero estendere la pena prevista dall’art. 575, sino all’ergastolo:
- in base all’art. 577 comma 1, n°1 e comma 2 c.p., Filippo Turetta rischierebbe una pena che va dai 24 ai 30 anni di reclusione perché la persona offesa era legata a lui da relazione affettiva ormai cessata;
- la pena massima potrebbe essere inflitta anche per la presenza di premeditazione, prevista come aggravante al n°3 dell’art. 577, comma 1 c.p., ma anche in questo caso, in virtù del dettato di cui al comma 2 del medesimo articolo, potrebbe non configurarsi l’ergastolo bensì l’estensione della pena da un minimo di 24 a un massimo di 30 anni visto che la povera Giulia Cecchettin era stata legata a lui da relazione affettiva, ormai cessata al momento del fatto.
- Il legale della sorella della vittima aggiunge un ulteriore tassello, sostenendo che, visti i comportamenti persecutori degli ultimi tempi di Turetta nei confronti della vittima, il reato sia aggravato dal reato di stalking, disciplinato all’art. 612bis p.;
Oltre all’omicidio doloso di cui all’art. 575 c.p., a Filippo Turetta viene contestato l’occultamento di cadavere, disciplinato dal Codice Penale all’art. 412 secondo cui: “Chiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri, è punito con la reclusione fino a 3 anni”. Egli infatti si è servito di sacchi per nascondere il corpo della ex fidanzata, per poi buttarlo in un canalone, dove è stato ritrovato ben dopo una settimana.
Ultimo, ma non per importanza, viene contestato anche il sequestro di persona disciplinato all’art. 605 c.p. il quale riferisce: “Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da 6 mesi ad 8 anni” e aggiunge al comma 2 n°1: “la pena è della reclusione da uno a dieci anni se il fatto è commesso in danno di un ascendente, discendente o coniuge”, nel caso in analisi Giulia Cecchettin non era nessuna di queste 3 figure per Turetta, ma la relazione affettiva esistente in passato fra i due potrebbe essere un ennesimo punto a sfavore per l’assassino, qualora la norma dovesse essere interpretata in forma estensiva.
Una volta compresi a grandi linee quali sono i reati contestati a Turetta, che molto probabilmente, alla luce dei nuovi rilievi, potrebbero anche subire modifiche, bisogna capire come questi delitti possano combinarsi fra loro al fine di commisurare all’assassino la giusta pena. A tal proposito viene in aiuto del Giudice l’istituto della continuazione, disciplinato all’art.81,2° co. c.p. secondo cui soggiace alla pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave (in questo caso l’omicidio doloso) aumentata sino al triplo per “chi, con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge”. Nel caso che stiamo esaminando è più che probabile che il Giudice, al momento del calcolo della pena, decida di applicare la continuazione ex art.81, 2°co., c.p., visto che Filippo Turetta ha commesso violazioni di diverse disposizioni di legge (quelle elencate sino ad ora) all’interno del medesimo disegno criminoso, da individuarsi con l’uccisione di Giulia Cecchettin.
Fra i tanti elementi discussi di questa triste vicenda, uno dei più controversi è quello relativo alla premeditazione, su cui è opportuno soffermarsi: a Filippo Turetta la pubblica accusa contesterà la presenza della premeditazione come aggravante principale del delitto di omicidio doloso ex art. 575 c.p.
La premeditazione non è disciplinata da un articolo in particolare del codice penale, ma la si incontra semplicemente come aggravante dei delitti di omicidio volontario e lesioni personali volontarie. Per aversi premeditazione devono esservi due elementi: un elemento cronologico, consistente in un apprezzabile intervallo di tempo tra l’insorgenza e l’attuazione del proposito criminoso, sufficiente a far desistere dal proposito criminoso un uomo di media moralità; un elemento ideologico, estrinsecantesi nel perdurare, nell’arco di tempo de quo, della risoluzione criminosa nell’animo dell’agente. In parole pratiche cosa significa? Che l’agente deve maturare, in un apprezzabile lasso di tempo antecedente il fatto, l’idea di voler compiere un determinato delitto e questa idea deve persistere nella sua intenzionalità, senza mai desistere.
Parte della dottrina e della giurisprudenza aggiungono, quale ulteriore requisito della premeditazioe la c.d. macchinazione, consistente nella predisposizione dei mezzi e delle modalità per la realizzazione del reato; nel caso di specie il fatto che Turetta si sia procurato, nei giorni antecedenti il fatto, sacchi della spazzatura, il nastro adesivo ed i coltelli, che abbia fatto ricerche online per kit di sopravvivenza e sentieri in montagna e che abbia fatto sopralluoghi nella zona industriale dove poi ha ucciso la vittima, sono tutti elementi che la pubblica accusa porrà a fondamento della contestazione della premeditazione.
C’è da dire però che per la giurisprudenza dominante la premeditazione va invece distinta dalla macchinazione, inerendo quest’ultima alla fase esecutiva del disegno criminoso.
Non resta che seguire gli ulteriori sviluppi di questa vicenda, di cui avremmo fatto sicuramente volentieri a meno, per scoprire cosa l’accusa realmente contesterà a Filippo Turetta e come i suoi legali cercheranno di difendere l’imputato visto il capo di imputazione che, seppur non cristallizzato, si presenta già fortemente compromesso.
Nel ringraziarvi per aver impiegato qualche minuto del vostro tempo a leggere questo approfondimento, i nostri Professionisti rimangono a disposizione per dubbi o domande e vi danno appuntamento al prossimo articolo.

