Scopri qui cosa puoi fare e come puoi tutelarti

Avv. Maria Elena Scaduto

Il terrore di qualunque automobilista sono loro: le sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, comunemente denominate dai più “multe”.
Che sia estremamente noioso ed irritante riceverle è un dato di fatto che conoscono tutti, ma quello che forse tutti non sanno è che le multe, per essere legittime, devono essere notificate entro 90 giorni dal momento dell’infrazione e non dal momento in cui quest’ultima viene verbalizzata.
Ci siamo imbattuti in questo caso scuola proprio fra le mura del nostro Studio Legale, giungendo ad una soddisfacente vittoria dinanzi all’autorità giudiziaria competente.
Il guidatore, che per comodità chiameremo Tizio, aveva preso una multa per eccesso di velocità nel gennaio 2023, multa che gli era stata notificata a mezzo messo comunale solo nel maggio 2023, ben oltre quattro mesi dopo l’infrazione.
Tizio, senza pagare la multa, si rivolge, entro il termine concesso di 30 giorni, al nostro Studio Legale per impugnare tempestivamente la sanzione amministrativa riuscendo così a vedersi annullata la sanzione dall’autorità giudiziaria competente.
Quando si riceve una sanzione amministrativa è necessario seguire alcuni semplici passaggi: a) controllare la data in cui è stata commessa l’infrazione; b) se la data dell’infrazione risale ad oltre 90 giorni prima rispetto alla data in cui la multa è stata ricevuta, vi sono gli estremi per impugnare quest’ultima e fare ricorso.
Se si vuole ricorrere all’autorità giudiziaria è necessario che il ricorso venga proposto entro 30 giorni dal ricevimento della multa dinanzi al Giudice di Pace del luogo dove è stata commessa la violazione (ai sensi dell’art. 204bis C.d.S.), mentre, se si vuole invece ricorrere alla Prefettura, i termini si estendono a 60 giorni (i sensi dell’art. 203 C.d.S).
Quanto ai costi da sostenere: nel caso di ricorso dinanzi all’organo giudiziario competente si fa presente che dal 1°gennaio 2010 è necessario il pagamento di un contributo unificato nella misura prevista dall’art. 13 D.P.R. n. 115/2002 più spese forfettizzate secondo l’importo fissato dall’articolo 30 dello stesso D.P.R., cifre che verranno poi rimborsate in caso di accoglimento del ricorso (vittoria); nel caso del ricorso dinanzi la Prefettura la procedura è esente da spese vive.
Ovviamente sono da considerare in più ed esclusi i costi dell’Avvocato di cui vi siete serviti per proporre ricorso dinanzi al Giudice di Pace.
Sulla questione dei 90 giorni si sono avvicendate numerose questioni giurisprudenziali: una corrente sostiene che per soddisfare tale requisito basti che la Pubblica amministrazione affidi la multa a chi si occuperà di notificarla entro 90 giorni (non rilevando il fatto che essa possa raggiungere il cittadino anche superati i 90 giorni), mentre un’altra corrente, la maggioritaria, sostiene che l’intero iter di notificazione debba svolgersi entro 90 giorni.
Nel caso di specie, Tizio si è prontamente rivolto ad uno studio legale, così da presentare ricorso ed impugnare la sanzione amministrativa entro 30 giorni dalla data di notifica di quest’ultima. In sede di giudizio il Giudice ha opportunamente ritenuto di dover annullare la sanzione ed accogliere il ricorso di Tizio, in quanto le lunghe tempistiche impiegate dalla posta e dal messo notificatore per notificare la sanzione al trasgressore non erano assolutamente giustificate da fondati motivi di irreperibilità. Pertanto, la notifica della sanzione in un termine che vada oltre i 90 giorni (nel caso di specie ben 126) va a discapito del cittadino e ciò non è ammissibile in un regime di assoluta parità fra Pubblica Amministrazione e cittadini. È quindi compito della PA adoperarsi prontamente affinchè la notifica della sanzione amministrativa avvenga entro novanta giorni dalla violazione.

Per ogni dubbio o domanda sull’argomento potete contattare il nostro Studio Legale, saremmo ben lieti di aiutarVi nella difesa dei Vostri diritti.