Uno dei più gravi fatti di cronaca in ambito di violenza di genere si è da poco consumato, l’intera popolazione italiana è stata col fiato sospeso nella speranza che i due giovani scomparsi l’11 novembre 2023 sarebbero tornati a casa sani e salvi, ma così non è stato.
Ben una settimana dopo, il 19 novembre 2023, il corpo di Giulia Cecchettin viene ritrovato senza vita, abbandonato in un canalone nella zona del lago di Barcis. Il resto della storia lo stiamo scoprendo in questi giorni grazie alle notizie online ed in tv.
Da un punto di vista giuridico troviamo questa vicenda ricca di spunti che ci consentono a noi Professionisti di spiegare i vari istituti giuridici che incontriamo, oltre a consentirci di fare un’analisi dei reati di cui si è macchiato il suo ex fidanzato, Filippo Turetta. Iniziamo dalle cose semplici e parliamo di mandato di arresto europeo ed internazionale e di estradizione.
L’ex fidanzato di Giulia, dopo una fuga di 7 giorni dal fatto, è stato ritrovato in Germania, all’interno della sua auto da degli agenti di polizia, i quali lo hanno subito fermato, successivamente alla convalida dell’arresto è stato portato nel carcere di Halle, dove è tutt’ora detenuto.
Nei 7 giorni di fuga, sul presunto assassino di Giulia Cecchettin pendeva un mandato di arresto europeo, ma cosa significa questa espressione? L’art. 1 della Decisione Quadro2002/584/GAI del Consiglio dell’Unione Europea del 13/06/2002, in materia di mandato di arresto europeo e di procedure di consegna tra Stati membri, detta la nozione di MAE; esso è la: “decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell’Unione Europea in vista dell’arresto di una persona, al fine dell’esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà personale”. Trattasi, quindi, di uno strumento avente funzione esclusivamente processual-cautelare o esecutiva e non contempla finalità propriamente istruttorie.
Il mandato d’arresto europeo è dunque la richiesta di un’autorità giudiziaria di uno Stato membro dell’UE affinchè si proceda all’arresto di una persona in un altro Stato membro e la si consegni allo Stato membro richiedente ai fini dell’esercizio dell’azione penale o dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà. Il meccanismo si basa sul principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed il mandato emesso dalle autorità giudiziarie di uno Stato membro è valido in tutto il territorio dell’Unione europea. Esso è operativo in tutti gli Stati UE sin dal 1° gennaio 2004 e permette di semplificare ed abbreviare, grazie ai contatti diretti tra autorità giudiziarie, i lunghissimi procedimenti di consegna fra i vari Stati dell’UE. Dunque il MAE non è altro che il procedimento di estradizione fra i soli Stati Membri dell’Unione Europea e trova la sua specifica disciplina nella L. 69/2005, mentre la sua esecuzione è totalmente improntata al pieno rispetto dei principi sanciti dalla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali.
Infatti, nell’applicare il MAE, le autorità devono rispettare i diritti procedurali degli indagati o degli imputati come il diritto ad essere informato, a nominare un avvocato e un interprete, nonché al gratuito patrocinio come stabilito dalla legge nel paese in cui sono stati arrestati. Rispetto alle classiche procedure di estradizione che si avrebbero nel caso di mandato di arresto internazionale, il MAE presenta delle caratteristiche proprie:
- Termini rigorosi: Il paese in cui la persona è arrestata deve adottare la decisione finale sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo entro 60 giorni dall’arresto. Se la persona arrestata acconsente alla consegna, la decisione è presa entro 10 giorni. La persona ricercata deve essere consegnata il più rapidamente possibile a una data convenuta tra le autorità incaricate, al massimo entro 10 giorni dalla decisione finale relativa all’esecuzione del mandato d’arresto europeo. Nel caso di cui stiamo parlando, vista l’estrema gravità di quanto accaduto e commesso da Turetta, i tempi sono stati particolarmente brevi: già sabato potrebbe essere in Italia.
- Doppia incriminazione: il controllo non è più richiesto per 32 categorie di reati: per ben 32 categorie di reati, non si procede a verificare che l’atto costituisca un reato in entrambi i paesi. L’unico requisito è che sia punibile con una pena edittale massima della reclusione di almeno tre anni nel paese che ha emesso il mandato. Per gli altri reati, l’arresto può essere subordinato alla condizione che l’atto costituisca un reato nel paese d’esecuzione, ma nel caso di cui stiamo discutendo non c’era praticamente alcun dubbio.
- Assenza di intervento a livello politico: le decisioni vengono prese unicamente dalle autorità giudiziarie, senza alcun tipo di considerazioni politiche;
- Consegna di propri cittadini: in linea di principio, gli Stati membri dell’UE non possono più rifiutare la consegna dei propri cittadini, a meno che assumano la competenza per l’azione penale o l’esecuzione della pena privativa della libertà nei confronti del ricercato.
- Garanzie: il paese che esegue il MAE può chiedere le seguenti garanzie: a) dopo un certo periodo la persona avrà diritto a chiedere una revisione, nel caso in cui si sia trattato di una condanna all’ergastolo; b) il ricercato può trascorrere il periodo di detenzione nel paese d’esecuzione, se si tratta di un cittadino o di un residente (abituale) in tale paese.
Ci sono però dei motivi tassativi individuati dalla legge che consentono allo Stato di rifiutare il MAE ossia:
- la persona è stata già giudicata per lo stesso reato (principio del ne bis in idem);
- minori (il soggetto non ha compiuto l’età prevista per la responsabilità penale nel paese d’esecuzione);
- amnistia (il paese d’esecuzione avrebbe potuto perseguire il soggetto e il reato è stato amnistiato in tale paese);
Ci sono anche dei motivi facoltativi per cui potrebbe rifiutare come ad esempio: la mancanza di doppia incriminazione per i reati che non siano compresi tra i 32 reati di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro sul MAE, questioni legate alla giurisdizione territoriale, un procedimento penale in corso nel paese dell’esecuzione, l’avvenuta prescrizione ecc.
Bisogna fare un’ulteriore distinzione fra procedura attiva e passiva, nel caso di Filippo Turetta siamo in presenza di una procedura attiva di estradizione, ossia il nostro Paese ha chiesto a tutti gli Stati membri dell’UE di catturarlo e successivamente ha chiesto alla Germania la consegna dello stesso. Viceversa, la procedura passiva la si ha nella direzione contraria: è l’Italia che deve consegnare o un proprio cittadino od un cittadino straniero catturato su territorio nazionale. La procedura di esecuzione attiva, è utilizzata quando è l’Autorità giudiziaria italiana a chiedere ad uno Stato membro dell’Unione Europea la consegna di una persona:
- destinataria di una misura cautelare personale (custodia in carcere o arresti domiciliari);
- nei cui confronti debba essere eseguita una pena detentiva o una misura di sicurezza personale;
- che risieda, sia domiciliata o dimori in uno Stato membro dell’Unione Europea.
Qualora il mandato di arresto sia di tipo internazionale, a quel punto si parlerà di semplice estradizione la cui riuscita non è altro che il frutto della collaborazione tra autorità giudiziarie di tutti gli Stati che non fanno parte dell’Unione Europea, ma di questo magari ne parleremo prossimamente.
Speriamo che questo breve e semplice focus sul mandato d’arresto europeo sia stato di vostro interesse, se avete domande o curiosità potete compilare il form a fine pagina o scriverci sui nostri profili social. Noi vi diamo appuntamento al prossimo argomento inerente la triste vicenda della morte di Giulia Cecchettin.

