Settembre è il mese perfetto per ricominciare col piede giusto, in molti lo giudicano “il vero Gennaio” proprio perché è il mese della ripartenza, ma non sempre d’estate si ha avuto modo di riposarsi a regola d’arte.
Di rientro dalle tanto bramate e sospirate ferie non possiamo far altro che trattare oggi un argomento che sicuramente avrà interessato qualcuno durante queste vacanze: la vacanza non va esattamente come ci saremmo aspettati, ma non per propria colpa, bensì a causa di disservizi o truffe in cui ci si è purtroppo imbattuti.
Conoscevi l’esistenza del “danno da vacanza rovinata”? Questo articolo ti darà qualche info a riguardo.
Partiamo dalle basi: il danno da vacanza rovinata è inteso come quel danno psichico-materiale sofferto dal turista per la mancata realizzazione della vacanza programmata, a causa dell’inadempimento dell’organizzatore, sia esso un tour operator, una compagnia aerea o una piattaforma attraverso cui si prenotano case e/o alberghi. Si sta dunque parlando della lesione all’interesse di pieno godimento del viaggio organizzato come occasione di piacere, svago o riposo, senza che il turista sia costretto a soffrire quel non poco fastidioso disagio che si accompagna alla mancata realizzazione, in tutto o in parte, del programma previsto, per la particolare importanza che normalmente si attribuisce alla fruizione di un periodo di vacanza adeguato alle proprie aspettative.
Detto in termini giuridici si configura un inadempimento contrattuale da parte dei soggetti poc’anzi menzionati: la prestazione che era stata promessa non viene effettivamente adempiuta (ad esempio: chi prenota e paga un all-inclusive e poi si ritrova un trattamento di mezza pensione una volta arrivato in loco).
Il malcapitato ha però dalla sua una serie di strumenti per difendersi forniti non solo dal legislatore interno, negli ultimi anni più attento alla tutela del consumatore, ma anche alle politiche dell’UE e all’importanza del mercato del turismo per lo sviluppo economico comunitario: il Codice del Turismo, infatti, prevede e riconosce esplicitamente il diritto al risarcimento. Spesso si fa riferimento ad un procedimento del 12 marzo 2002 n. C-168/00 nel quale la Corte di Giustizia Europea aveva stabilito che l’art. 5 della direttiva 90/314/CEE in tema di vacanze, viaggi, e circuiti all-inclusive dovesse essere: “interpretato nel senso che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in esecuzione di un contratto turistico rientrante nel campo di applicazione della direttiva”.
In altre parole: la finalità della vacanza e dello svago emerge dal contenuto del contratto come quell’elemento essenziale che gli operatori incaricati sono tenuti a garantire secondo gli accordi conclusi e quando le aspettative del turista vengono deluse perché la qualità dell’alloggio, dei trasporti e dei servizi non corrisponde allo standard promesso al momento dell’acquisto, allora ci si espone al danno che deve essere necessariamente risarcito.
Dunque, per ottenere il risarcimento, corrono in aiuto del viaggiatore sia il Codice del Consumo, che il Codice del Turismo, quest’ultimo contiene una disciplina ben precisa riguardo i pacchetti turistici e quelli che sono i diritti del turista; in particolar modo, l’art. 47 Cod. Tur. Specifica ancora meglio come debba essere inteso il danno da vacanza rovinata identificandolo essenzialmente nel pregiudizio correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta.
Da cosa iniziare?
Sarà innanzitutto necessario presentare quanto prima un reclamo all’organizzatore, ad un suo rappresentante in loco in modo che possano porvi tempestivamente rimedio (art. 49 Cod. Tur.). Qualora venga declinata ogni responsabilità e non si trovi un punto d’accordo, si potrà fare ricorso all’operato del giudice.
Il danno da vacanza rovinata, per elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, è compreso in uno dei “casi previsti dalla legge” cui si riferisce l’art. 2059 cc per la risarcibilità del danno non patrimoniale e ovviamente non tutti i pregiudizi possono essere risarciti ma solo quelli, che superino una soglia minima di tolleranza prevista dall’art. 1455 c.c. secondo la valutazione del giudice di merito.
Bisogna in primis provare l’esistenza del contratto di cui si sta lamentando l’inadempimento, specificando in maniera dettagliata in cosa l’organizzatore è stato inadempiente: ad esempio si potranno fornire foto e video dei luoghi che non corrispondono a quelli descritti al momento della prenotazione o che non presentano i medesimi comfort che erano stati promessi e così via; l’attore quindi potrà allegare tutti gli elementi di fatto indicanti l’esistenza e l’entità del pregiudizio sofferto in base alla disciplina del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
Affinchè l’onere probatorio in capo al viaggiatore danneggiato possa dirsi assolto è sufficiente provare l’inadempimento dell’operatore turistico, senza la necessità di provare che il proprio stato psicofisico sia stato sottoposto a stress.
In base all’indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione il danno da vacanza rovinata va inteso come danno extrapatrimoniale, di natura morale, risarcibile solo nella misura in cui non si concretizzi in lesioni di scarso rilievo, così come previsto anche dall’art.47 Cod. Tur. che richiama l’inadempimento contrattuale grave e il tempo della vacanza come funzionale alla realizzazione di un interesse non patrimoniale.
Pertanto, il danno da vacanza rovinata non potrà essere considerato risarcibile tutte le volte in cui il tempo di vacanza sia inutilmente trascorso, ma solo quando l’interesse ad esso sotteso sia stato leso
È determinante, in sede giudiziale la valutazione relativa all’irripetibile o meno dell’occasione perduta, con esclusione del risarcimento dei danni minore.
Entro quando chiedere il risarcimento?
I termini entro i quali si può procedere legalmente per richiedere un risarcimento nei confronti dell’agenzia di viaggi e del tour operator (l’organizzatore) variano a seconda della tipologia di danno ricevuto:
- Entro 3 anni dal rientro del consumatore nel luogo di partenza per i danni alla persona: ad esempio nel caso di infortunio subito durante il viaggio a causa della mancanza di supporti previste per legge.
- Entro 1 anno dal rientro del consumatore alla propria abitazione in caso di vacanza rovinata, ovvero se il danno è derivato dalla perdita di occasione di riposarsi per malintesi legati all’organizzazione del viaggio.
- Entro 1 anno dal rientro a casa in caso di danni riportati dalle cose trasportate come ad esempio lo smarrimento del bagaglio.
- Entro 18 mesi dal rientro dal viaggio per danni subiti dalle persone durante il trasporto. il termine di cui all’art. 2951 c.c. è di 18 o 12 mesi a seconda che il trasporto inizi o si concluda in Europa o fuori.
- Entro 2 anni nel caso di vacanza rovinata dovuta al trasporto aereo (es. volo annullato).
Attenzione: nel caso in cui la vacanza sia stata prenotata presso un’agenzia, ma sia stato stipulato il contratto di viaggio per una esperienza organizzata dal tour operator, bisognerà citare in giudizio il tour operator e non l’agenzia di viaggi che ha fatto solo da intermediaria.
Nell’augurarci che le vostre vacanze siano filate tutte lisce, i Professionisti dello Studio Legale Scaduto rimangono a disposizione per consulenze ed appuntamenti nel caso in cui le ferie non siano andate come vi aspettavate e per far valere i vostri diritti di viaggiatori danneggiati.

