All’inizio del mio percorso universitario, nel lontano 2013, facevo l’errore di confondere fra l’Avvocato d’ufficio e quello iscritto nelle liste del gratuito patrocinio a spese dello Stato. Poi grazie ad alcuni esami, fra cui Diritto Penale e Deontologia, ho compreso la giusta differenza fra le due figure.
Complici le serie tv legal americane che fanno capire qualcosa di sbagliato, tutt’oggi sento persone che fanno confusione, quindi ecco qui un mini focus sull’argomento. Se, infatti, negli Stati Uniti l’avvocato d’ufficio è stipendiato dallo Stato con la sola funzione di assistere i clienti che hanno diritto ad una difesa gratuita, in Italia la difesa d’ufficio ed il patrocinio a spese dello Stato sono tra loro del tutto indipendenti, scopriamole.
L’Avvocato d’ufficio
La disciplina della difesa d’ufficio è stata riordinata con il D.Lgs 30 gennaio 2015 n. 6 – adottato ai sensi dell’art. 16 della legge 247/2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) – al fine di garantire la qualità professionale nell’esercizio di questa importante funzione, nonchè la effettività, continuità e competenza della difesa nell’arco di tutto il processo penale.
La difesa d’ufficio è una figura che incontriamo solo e soltanto nel diritto penale. L’indagato e/o l’imputato devono necessariamente essere assistiti da un Avvocato a prescindere da quello che sono le sue capacità economiche. Il più delle volte è l’autorità giudiziaria, ma talvolta anche la polizia giudiziaria, ad occuparsi di designare un difensore d’ufficio al soggetto ancora privo di un avvocato di fiducia. L’avvocato d’ufficio è, quindi, il difensore non designato dall’assistito, ma scelto in un elenco di avvocati predisposto dal Consiglio dell’Ordine territorialmente competente, in occasione del compimento del primo atto che richiede la necessaria assistenza dell’indagato o dell’imputato da parte di un difensore, nell’ambito di un procedimento penale.
La scelta dell’avvocato d’ufficio è affidata alla sorte e rispetta un criterio di rotazione automatico, sempre in base a coloro che hanno scelto di iscriversi nelle liste dei difensori d’ufficio presso il proprio Ordine di appartenenza. Una volta nominato, il difensore d’ufficio è obbligato ad assumere l’incarico e ad assistere l’indagato o l’imputato sino alla definizione del procedimento ovvero sino alla nomina di altro difensore.
Nulla toglie che l’indagato e/o l’imputato abbiano tutto il diritto di nominare in qualsiasi momento un proprio difensore di fiducia, così revocando e ponendo fine al mandato di quello d’ufficio. Quest’ultimo, nonostante non sia stato scelto direttamente da chi dovrà essere assistito, ha comunque diritto ad esser retribuito per l’attività professionale svolta: egli ha un diritto alla retribuzione pari a quello di un Avvocato di fiducia. L’assistito, quindi, è tenuto per legge a pagare l’avvocato d’ufficio, anche se assegnato dallo Stato e frutto di scelta, esattamente al pari di un avvocato di fiducia per le attività dallo stesso compiute (art. 31 disp att. c.p.p).
Preme sottolineare come l’avvocato d’ufficio in Italia non è l’avvocato dei non abbienti, ma l’avvocato dell’indagato e dell’imputato che non ha ancora nominato/non sente il bisogno di nominare un difensore di fiducia, indipendentemente dal reddito del soggetto coinvolto nel procedimento penale.
Non è dovuto alcun compenso solo allorquando la nomina di un difensore di fiducia interviene prima che l’avvocato d’ufficio abbia posto in essere qualsivoglia attività.
Quando si fa ricorso al difensore iscritto nelle liste del gratuito patrocino a spese dello Stato?
L’assistito non abbiente o con un reddito inferiore ai limiti previsti dalla legge, può chiedere di essere ammesso al patrocinio gratuito a spese dello Stato presentando apposita istanza all’Ordine degli Avvocati.
Questa figura di difensore possiamo incontrarla sia nei procedimenti civili che in quelli penali, in quest’ultimo caso l’indagato o l’imputato può evitare di pagare il difensore sia d’ufficio sia di fiducia, sempre che il difensore nominato sia iscritto anche alle liste degli avvocati ammessi ad esercitare in gratuito patrocinio.
Va fatto notare come l’elenco degli avvocati d’ufficio e l’elenco degli avvocati ammessi ad esercitare in gratuito patrocinio sono due albi diversi e distinti e non necessariamente uno stesso professionista è iscritto in entrambi.
In caso di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, tutte le spese legali sono a carico dello Stato e nessun compenso potrà essere richiesto dal difensore direttamente al proprio assistito.
Per poter accedere al Patrocinio a spese dello Stato, il soggetto che lo richiede deve avere un reddito imponibile a fini Irpef risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi non superiore ad € 11.493,82. Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia.
Solo nell’ambito penale il limite di reddito è elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Si tiene conto del solo reddito personale quando la causa ha ad oggetto diritti della personalità, oppure nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Nell’ambito di un procedimento penale, l’istanza deve essere presentata alla cancelleria del magistrato innanzi al quale pende il procedimento e deve contenere:
- le generalità del richiedente e dei componenti della famiglia anagrafica tra cui il codice fiscale;
- la documentazione fiscale, o una dichiarazione sostitutiva di certificazione con specifica indicazione del reddito complessivo del nucleo familiare. Il reddito risultante dal modello ISEE non è idoneo a rappresentare la situazione economica dell’istante ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell’istanza o dalla eventuale precedente comunicazione di variazione;
- Il cittadino di Stati extra UE è tenuto altresì a depositare una certificazione dell’autorità consolare che attesti la sussistenza o meno di redditi prodotti all’estero.
Le condizioni economiche dichiarate nell’istanza sono oggetto di valutazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Pertanto, le dichiarazioni che risultino essere false o incomplete, oltre all’omessa comunicazione delle variazioni di reddito, determinano la revoca del beneficio (in caso di già intervenuta ammissione) e sono punite con la pena della reclusione e con la multa, sempre che i redditi effettivi superino il limite di legge.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 14723/2020, ha precisato che la falsità o l’incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione non comporta la revoca dell’ammissione al beneficio, ma solo se i redditi effettivi non superino il limite di legge.
Hai bisogno di un avvocato, ma il tuo reddito non te lo consente? Presso il nostro Studio Legale esercitano l’Avvocato Francesco Paolo Scaduto, iscritto nell’elenco dei difensori che esercitano in gratuito patrocinio a spese dello Stato, sia in ambito civile che penale e l’Avv. Maria Elena Scaduto che è iscritta nell’elenco dei difensori che esercitano gratuito patrocinio a spese dello Stato in ambito civile.
Per saperne di più scrivici all’indirizzo mail info@studiolegalescaduto.it o compila direttamente il formi presente in fondo alla home page, verrai ricontattato da uno dei nostri professionisti nel minor tempo possibile.

