Un piccolo approfondimento sulle macro differenze fra i due istituti.

Avv. Maria Elena Scaduto

Molto spesso chi opera nel settore giuridico dimentica che, per chi non “mastica” quotidianamente la lingua del diritto e della giurisprudenza, determinate cose non sono poi così ovvie.

Mi è capitato più e più volte di parlare con conoscenti e scoprire che la differenza fra separazione e divorzio non è proprio chiara, anzi alle volte non è proprio contemplata, come se fossero una cosa unica.

Ho deciso così di creare in questo approfondimento uno specchietto che possa essere utile al fine di capire meglio quali siano le principali differenze fra gli istituti della Separazione e del Divorzio.

In base all’art. 143 del Codice Civile “Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti ed assumono gli stessi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione”: dunque a seguito del matrimonio si costituisce quella che secondo il diritto è la famiglia costituita dai coniugi ed eventuali figli e con diritti e doveri previsti per ciascuno di essi.

Qualora la vita coniugale dovesse iniziare a “scricchiolare”, il nostro Legislatore, nel prevedere le cause di scioglimento del matrimonio (art.149 cc), ha inserito anche l’istituto della separazione.

In base all’art. 150 c.c. la separazione personale dei coniugi è ammessa dal nostro ordinamento ed essa può essere consensuale o giudiziale: il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l’omologazione della consensuale spetta sempre e solo ai coniugi.

Seguendo quello che è l’ordine del nostro codice civile, partiamo dalla separazione giudiziale, la quale, ex art. 151 c.c., può essere chiesta “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”. Orbene, se la situazione familiare diventa ingestibile a tal punto da poter anche inficiare l’educazione di eventuali figli, si potrà ricorrere al giudice, il quale si pronuncerà sulla separazione. Generalmente si ricorre alla separazione giudiziale quando i coniugi non riescono in nessun modo ad addivenire in maniera pacifica ad un accordo relativamente alle questioni patrimoniali, soprattutto relative alla crescita della prole.

L’art. 158 c.c. invece contempla la figura della separazione consensuale, la quale, come dice il nome stesso, avviene per volontà di quei coniugi che sono riusciti, eventualmente anche mediante l’aiuto dei propri legali, ad accordarsi sulle questioni patrimoniali e quelle relative all’affidamento e mantenimento dei figli. Il solo accordo dei coniugi non basta, serve l’omologazione della separazione da parte del Giudice, il quale potrebbe anche arrivare a rifiutarsi di concedere l’omologa nel caso in cui gli accordi presi dai coniugi siano contrari all’interesse dei figli.

Quando i coniugi riescono a trovare delle condizioni comuni per la separazione vi è anche il caso in cui si possono rivolgere, per lo scioglimento del matrimonio, al Sindaco del Comune di residenza di uno di loro, oppure quello in cui è stato celebrato il matrimonio con una spesa di 16 euro di marca da bollo, senza necessitare di un avvocato.Questa procedura non è però possibile qualora vi siano figli minorenni, figli portatori di handicap o figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.

La separazione, dunque, va a sospendere gli effetti del matrimonio, in attesa che intervenga poi il divorzio a farli cessare definitivamente.

Il nostro codice civile non prevedeva articoli dedicati allo scioglimento del matrimonio, forse perché al momento della sua stesura, in epoca fascista con forti influenze della Santa Chiesa, non si contemplava proprio l’idea dello scioglimento del matrimonio con annessa cessazione dei suoi effetti.

La legge sul divorzio è arrivata solo nel 1980 con legge n.898 del 1° dicembre 1980, modificata poi nel 2015 con la legge sul “divorzio breve” ed ulteriormente modificata con la legge sulla Giustizia Cartabia. Non va confuso con l’annullamento del matrimonio, perché qui si parla della cancellazione degli effetti civili di un matrimonio validamente celebrato.

Per aversi divorzio, e quindi la cessazione definitiva dello status di coniuge acquisito da ciascuna delle parti con il matrimonio, è necessaria la sentenza del Giudice. A differenza della separazione, una volta ottenuto il divorzio, ciascuna delle due parti potrà convolare nuovamente a nozze, non ovviamente con rito religioso bensì con quello civile, ma non è questa la sede più opportuna per parlarne. Il divorzio interviene laddove ci siano già due persone separate o consensualmente o giudizialmente, anche in questo caso si potrà avere un divorzio consensuale o un divorzio giudiziale (laddove gli ex coniugi non riescano ad accordarsi).

Dopo la separazione sono previste dalla legge italiana delle tempistiche ben precise prima di poter procedere a chiedere il divorzio, ossia:

  • dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innazi al presidente del tribunale in caso di separazione giudiziale;
  • sei mesi nel caso di separazione consensuale o quando la separazione giudiziale è stata convertita in separazione consensuale;
  • dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita;
  • dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile;

Tutto questo è stato però rivoluzionato recentissimamente, in data 16 ottobre 2023, dalla Corte di Cassazione, la quale ha acconsentito, alla luce delle modifiche apportate dalla Legge Cartabia, alla presentazione congiunta della domanda di separazione e di divorzio. Con la sentenza 28727 infatti gli Ermellini hanno affermato, in ben 27 pagine di motivazione, che “in tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473-bis 51 c.p.c., è ammissibile ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”

Ovviamente l’accordo non riveste natura negoziale, ma solo ricognitiva, in modo da abbreviare notevolmente le tempistiche che di solito sono necessarie per portare a compimento le richieste dei coniugi; rimane il pieno potere decisionale del Giudice in una materia così delicata, il quale, a prescindere dal consenso dei coniugi, verificherà la sussistenza di tutti i presupposti per pronunciarsi positivamente sullo scioglimento o sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Non si avrà un divorzio consensuale, ma semplicemente la possibilità di ottenere in tempi ridotti il provvedimento divorzile.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali e ulteriori approfondimenti sugli effetti della separazione e del divorzio, invitiamo i lettori a seguirci nei prossimi articoli del nostro blog “Giuriscuriosando” Ricordiamo inoltre che per i procedimenti sia di separazione che di divorzio dinanzi al giudice è necessaria l’assistenza tecnica di un Avvocato.

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Speriamo che questo articolo sia stato di vostro gradimento.